Servizio di energy management
In Italia l'Energy Manger (EM) è stato introdotto istituzionalmente per la prima volta dalla legge n.308 del 1982 nella quale era richiesta la nomina dell'EM limitatamente al comparto industriale con oltre 1.000 dipendenti o consumi energetici superiori ai 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) all'anno.
Nel 1991 con l'art.19 della Legge n.10 e s.m.i. (ad oggi vigente) la figura viene definita come "Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" e viene ampliato l'obbligo di nomina:
- settore industriale con consumi energetici oltre i 10.000 tep all'anno
- altri settori (civile, terziario, agricoltura, trasporti ecc...) con consumi energetici oltre i 1.000 tep/anno
La legge definisce anche le funzioni che il responsabile deve svolgere in un'organizzazione, in particolare deve:
a) individuare azioni, interventi e procedure necessarie per promuovere l'uso razionale dell'energia;
b) assicurare la predisposizione di bilanci energetici dell'organizzazione;
c) predisporre i dati energetici di verifica degli interventi effettuati con il contributo dello Stato.