Servizio di energy management

In Italia l'Energy Manger (EM) è stato introdotto istituzionalmente per la prima volta dalla legge n.308 del 1982 nella quale era richiesta la nomina dell'EM limitatamente al comparto industriale con oltre 1.000 dipendenti o consumi energetici superiori ai 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) all'anno.

Nel 1991 con l'art.19 della Legge n.10 e s.m.i. (ad oggi vigente) la figura viene definita come "Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" e viene ampliato l'obbligo di nomina:

  • settore industriale con consumi energetici oltre i 10.000 tep all'anno
  • altri settori (civile, terziario, agricoltura, trasporti ecc...) con consumi energetici oltre i 1.000 tep/anno
  • La legge definisce anche le funzioni che il responsabile deve svolgere in un'organizzazione, in particolare deve:
    a) individuare azioni, interventi e procedure necessarie per promuovere l'uso razionale dell'energia;
    b) assicurare la predisposizione di bilanci energetici dell'organizzazione;
    c) predisporre i dati energetici di verifica degli interventi effettuati con il contributo dello Stato.